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Droni: regolamento, guida al volo, patentino, Enac, regole da sapere #report

27 Dicembre 2016 145

La progressiva riduzione dei prezzi dei droni pone le basi per una maggiore diffusione, ma fa sorgere, parallelamente, un crescente numero di interrogativi tra gli utenti che si avvicinano per la prima volta a tale particolare tipologia di prodotto. Si possono acquistare ed utilizzare liberamente? Sono necessari permessi speciali? Chi produce e chi vende droni è tenuto a rispettare specifici obblighi di legge?

Risponderemo a queste domande nel nostro report, che abbiamo scelto di arricchire contattando direttamente l'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, competente per la disciplina dei droni che hanno un peso (massa al decollo) non superiore ai 150 chilogrammi e dei modelli progettati e modificati per scopi di ricerca (art.2 c.2 Regolamento ENAC sui mezzi aerei a pilotaggio remoto). Presupposto di base per assegnare all'ENAC la competenza in materia è che il volo sia effettuato in spazi aperti e non al chiuso (art.2 c.3 Reg. ENAC), una modalità operativa, quest'ultima, indubbiamente meno problematica, per ovvi motivi.

Abbiamo scelto di privilegiare la prospettiva del consumatore che acquista un drone per impieghi non professionali, sia perché si presuppone che il professionista abbia la capacità e i mezzi per stabilire autonomamente come gestire uno strumento impiegato nell'ambito dell'attività di impresa o per fini differenti, come quelli di ricerca, sia perché sono proprio gli utenti non professionali il target di riferimento dei droni più recenti che raggiungono con maggior frequenza canali distributivi prettamente mainstream - si pensi ai prodotti in vendita in un qualsiasi centro commerciale.

Note per la lettura:

  • Short version n.1: Consultare direttamente le FAQ inserite a fine pagina. Le risposte sono state elaborate direttamente dalla Direzione Centrale Regolazione Aerea dell'ENAC
  • Short version n.2: Passare al paragrafo "Conclusioni" che sintetizza quanto emerso nel report
  • Long version: Armarsi di pazienza e leggere l'intero articolo che offre ulteriori spunti di riflessione e approfondimento

Nel corso dell'articolo il Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto è abbreviato in "Reg ENAC" per fini espositivi

Certi di sapere cosa avete comprato?

La risposta è apparentemente semplice, voi direte: ho comprato un drone. Il punto è che il legislatore, per disciplinare ogni aspetto del giuridicamente rilevante, ha bisogno di classificare la realtà ed in tale processo un concetto, apparentemente semplice per il ''senso comune", si suddivide in sotto-categorie che complicano le comprensione.

Chiariamo subito un aspetto terminologico, quindi: il termine ''drone'' non viene mai utilizzato nella principale fonte normativa ENAC che ne disciplina l'utilizzo, ovvero nel Regolamento sui mezzi aerei a pilotaggio remoto. L'ENAC, ad esser precisi, utilizza il termine droni, mettendolo tra parentesi accanto alla definizione di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio remoto nel sito ufficiale, evidentemente dimostrando di accogliere l'accezione che il senso comune attribuisce a tali dispositivi.


Il termine drone viene impiegato anche nel sito D-Flight, attivato in via sperimentale a partire dal' 1 luglio di quest'anno e che si pone come una banca dati italiana per la registrazione e l'identificazione dei droni mediante un codice univoco. Diciamo subito che l'ENAC non brilla per coerenza tra le varie definizioni, nelle FAQ del sito, infatti, si legge:

Che cosa è un drone?
Su questo sito drone è il termine generico per un mezzo aereo a pilotaggio remoto indipendentemente dal suo impiego.

Eloquente la premessa "Su questo sito" (e un sito, val la pena di ricordare, non è tecnicamente una fonte normativa), perché, come vedremo a breve, il parametro dell'impiego del drone, al contrario, traccia importanti differenze tra i vari mezzi aerei a pilotaggio remoto nel Regolamento ENAC citato in apertura.

Al tempo stesso, è giusto non lasciar passare inosservato tale riferimento, perché rappresenta un segnale tangibile che l'ENAC sta prendendo coscienza che i piloti di droni li impiegano non solo in ambito professionale e per finalità di ricerca, ma anche per semplici scopi ricreativi e sportivi.

Una posizione che esprime una visione molto più vicina a quella del consumatore che acquista un drone in un centro commerciale per scopi prettamente ludici ed un fattore di novità, che appare tale dopo aver esaminato la normativa ENAC, più datata e più legata alla visione del drone come uno strumento impiegato per fini principalmente professionali.

Aeromodelli, APR e SAPR

L'utente (volenteroso), che spulcia accuratamente il regolamento ENAC, troverà solo tre classi a cui ricondurre in linea teorica il suo ''drone" - due e mezza, meglio dire: aeromodelli da un lato e aeromobili a pilotaggio remoto (APR) dall'altro, questi ultimi che, unitamente ai componenti per il controllo e il comando, formano il sistema aeromobile a pilotaggio remoto (SAPR).

Ora, tralasciando i dubbi shakespeariani - ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome ... bla, bla, bla - il motivo per cui è importante perdere qualche minuto a classificare il proprio ''oggetto volante'' nell'una o nell'altra categoria riguarda il fatto che il legislatore prevede, per ciascuna, una regolamentazione differente. In questo passaggio, più che spiegare, ci preme riportare fedelmente quello che è lo stesso legislatore a rendere esplicito, sgombrano subito il campo da equivoci (art.5 Reg ENAC):

Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo (aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto.

Basta riflettere sulle definizioni, per constatare che un primo elemento di demarcazione tra aeromodelli da un lato e APR/SAPR dall'altro è l'impiego, mentre il secondo è la tecnologia impiegata per consentirne il volo. Gli aeromodelli si usano solo per scopi ricreativi e sportivi, gli APR/SAPR per fini diversi da quelli ricreativi e sportivi, comprendenti, tra gli altri, le cosiddette operazioni specializzate di cui parleremo a breve. Gli aeromodelli, inoltre, non dispongono un equipaggiamento per il volo autonomo, caratteristica che, al contrario, si ritrova spesso nei moderni droni professionali e non.

La differenza tra le due categorie non è di poco conto, visto che solo gli APR/SAPR sono assimilati alle aeromobili (art 1. c.1 Reg ENAC) e, come tali, assoggettati al Codice della Navigazione (art.743), pertanto la normativa che ne disciplina l'utilizzo risulta più stringente. Qui - ovvero nel Regolamento - il legislatore dimostra di non aver ancora colto un trend che caratterizza il mercato: sistemi aeromobili a pilotaggio remoto - voi chiamateli pure, semplicemente, droni - sono impiegati per finalità che non sono più solo le cosiddette operazioni specializzate o le attività scientifiche (ved normativa), ma anche per semplici scopi ricreativi, con la differenza, tuttavia, che si tratta di mezzi molto diversi dagli aeromodelli.

Il Regolamento dell'ENAC, comunque, ci mette una pezza nella parte in cui sottolinea che gli aeromodelli, pur non assoggettati al codice della navigazione, e pur impiegati per scopi esclusivamente ricreativi e sportivi, devono rispettare regole specifiche per assicurare l'incolumità delle persone ed evitare danni alle cose (art 1 c.4 Reg ENAC). In altri termini - ma qui è il buon senso che dovrebbe suggerirvelo - non potete andare in giro a far danni con il vostro ''coso volante'', indipendentemente dalla classificazione. Vien da sé, infatti, che al di là disciplina dell'ENAC, operano le regole del codice civile e penali per i danni arrecati a persone o cose, prodotti con dolo o con colpa.

Contattando l'ENAC, abbiamo preso atto della volontà dell'Ente di considerare gli APR/SAPR impiegati per fini ricreativi e sportivi assimilati agli aeromodelli (si vedano le FAQ a seguire) - ed è questo un passaggio centrale per creare un sistema normativo coerente - ma tale conclusione non emerge in maniera così chiara dal Regolamento che, probabilmente, merita un'ulteriore revisione con specifico riferimento gli APR/SAPR impiegati per tali scopi. Principi così importanti, infatti, non possono essere ricavati semplicemente in via interpretativa (ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit). Una o più norme esplicite dedicate agli APR/SAPR per fini ricreativi e sportivi sarebbero, quindi, opportune.

Uso del drone per soli fini ricreativi e sportivi

Mettiamo da parte le incongruenza rilevate nel Regolamento, dimentichiamo che il vostro drone è dotato di un sistema di autoguida ed ipotizziamo che il vostro scopo sia esclusivamente quello di farlo volare per fini ludici o nell'ambito di eventi sportivi.

In questo caso, ed è l'ENAC a dircelo, il drone viene equiparato all'aeromodello, come tale, dovrà rispettare le regole di volo riportate nella Sezione VII del Regolamento ENAC (art 35 e ss.). Quelle principali sono le seguenti :

  • L'attività deve essere effettuata di giorno, mantenendo il contatto visivo con l'aeromodello, senza ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici
  • Il volo deve svolgersi sino ad un'altezza massima di 70 metri ed entro un raggio massimo di 200 metri
  • Il volo non può essere effettuato in aree popolate
  • Il volo deve svolgersi lontano da edifici, infrastrutture e installazioni, ad almeno 5 km da un aeroporto, fuori dalla zona ATZ (zone di traffico di aeroporto) e fuori dai CTR (zona di controllo), lontano da zone regolamentate e proibite

Consideriamo queste regole i principi minimi di sicurezza, al di sotto non si può mai scendere per gestire l'attività di volo del drone, anche quando viene impiegato per soli fini ricreativi e sportivi. Si tenga presente che tali limiti sono più ampi nel caso di droni impiegati per fini professionali (operazioni specializzate, attività di ricerca, etc.) ma che, come si dirà nel corso del report, crescono anche i requisiti richiesti per poter svolgere tali attività.

I droni stanno stretti nella categoria degli aeromodelli

Dotate un aeromodello di un sistema di guida autonoma e di una videocamera che consente di effettuare riprese fotografiche e la categoria degli aeromodelli, come definita dalla normativa, non è più adatta a disciplinarlo. La conseguenza discende dalle definizioni delle due categorie (aeromodelli e APR/SAPR) come riportate nel Regolamento, ma si ricava anche esaminando la sezione specifica dedicata alla norme sulla circolazione degli aeromodelli nella parte in cui (art 35 c.7 Reg. ENAC) si afferma:

Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.

Le cosiddette "Operazioni specializzate" a cui fa riferimento il legislatore vengono così descritte nel Regolamento (art 5 Reg ENAC):

attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento

Dalla definizione appena data, può discendere che anche un servizio fotografico effettuato a titolo non oneroso - circostanza che, quindi, può collocarlo al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale - rientra nel concetto di operazione specializzata e, di conseguenza, assegna all'aeromobile impiegato l'attributo di APR / SAPR.

Tradotto - e seguendo un semplice ragionamento logico - un drone equipaggiato con una videocamera (adatta a svolgere l'operazione specializzata della ripresa fotografica) può essere considerato un aeromodello, se impiegato per fini ricreativi sportivi, ma non dovrebbe avere una videocamera a bordo. Che facciamo? la spacchiamo per soddisfare i requisiti del Regolamento? E' un ulteriore indizio delle sbavature tuttora presenti nella disciplina, che dovrebbero essere corrette per dare coerenza a tutto l'impianto normativo.

Ma perché tanto accanimento nei confronti delle definizioni e delle classificazioni? Sol per rendere consapevole l'utente finale del fatto che se si svolge un'operazione specializzata, è necessario attenersi alle norme stabilite dall'ENAC. Avere la possibilità di svolazzare di qua e di là girando video col vostro drone potrebbe non essere così scontato.

Dichiarazione, Autorizzazione e Registrazione ENAC, quando serve?

Ora, accertato che, allo stato attuale, è il parametro dell'attività svolta con il drone (l'impiego) ciò che lo classifica ai fini dell'applicazione della normativa, è giusto affermare che, giuridicamente, siete in possesso di un APR/SAPR se svolgete operazioni specializzate, professionali e di ricerca e che è opportuno sapere che l'ENAC disciplina in maniera dettagliata in che modo è consentito svolgerle.

Si arriva in tal modo ad un'altra importante distinzione nell'ambito delle generale categoria delle operazioni specializzate, ovvero quella tra operazione specializzata non critica (art.9 Reg ENAC) e critica (art. 10 Reg ENAC). Se le definizioni iniziano ad esser troppe, sappiate che forse, senza nemmeno saperlo, avete già effettuato operazioni specializzate critiche con il vostro drone, senza esserne consapevoli e - di conseguenza - senza conoscere la normativa a riguardo, quindi riprendiamo fiato e proseguiamo con la disamina della legge.

Per l'ENAC, un'operazione specializzata si definisce non critica quando il volo viene effettuato mantenendo il contatto visivo diretto con il drone, e non si sorvolano aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani, e infrastrutture sensibili (es. installazioni militari, etc.). In questi casi la normativa ENAC prevede l'obbligo di rilasciare una DICHIARAZIONE (art 9 c.2 Reg ENAC) tramite il sito enac.gov.it con il quale chi pilota il drone dichiara la rispondenza delle operazioni (non critiche) ai parametri fissati nella normativa.

Le operazioni specializzate critiche si ricavano per differenza dalle precedenti, ovvero si tratta di operazioni specializzate che non rispettano i requisiti richiesti per quelle non critiche. In tal caso, la semplice dichiarazione non basta, ma è necessario chiedere all'ENAC un'apposita AUTORIZZAZIONE (art 10 c.2 Reg ENAC); l'ente valuterà il livello di sicurezza in cui si svolgeranno le operazioni nel caso specifico e deciderà se accordare o meno l'autorizzazione. In ogni caso, l'autorizzazione non sarà mai concessa quando le attività prevedono il sorvolo di assembramenti di persone definiti inusuali a causa di cortei, manifestazioni sportive, forme di spettacolo o per altre ragioni, anche se il sorvolo avviene in spazi chiusi (art 10 c.7 e c.8 Reg ENAC). Per completezza di informazione, è corretto ricordare che nel caso di droni con peso uguale o inferiore a 2 Kg, le operazioni specializzate sono sempre considerate non critiche a patto che il drone soddisfi il requisito dell'inoffensività come delineato nelle linee guida dell'ENAC (art 12 c.1 Reg ENAC).

Diversa dalla dichiarazione e dall'autorizzazione che, come detto, dipendono dal tipo di attività (operazione specializzata) è la REGISTRAZIONE del drone. La registrazione è strettamente legata alla necessità di creare una banca dati dei droni, utilizzando il sito D-Flight citato in apertura. In questa fase, come specifica l'ENAC, la registrazione è obbligatoria solo se il drone non è utilizzato per fini ricreativi e sportivi - quindi, per differenza, lo svolgimento delle sopra menzionate operazioni specializzate richiede la registrazione. La registrazione prevede l'assegnazione di un codice identificativo del drone che diventa l'equivalente della targa di un'auto - contiene, infatti, i dati del proprietario e del mezzo.

Attestato e Licenza di Pilota APR, il peso del drone fa la differenza

Un altro dubbio legittimo che può sorgere acquistando un drone riguarda la necessità di acquisire una certificazione delle proprie competenze come pilota. La risposta ufficiale dell'ENAC è che non servono corsi, né attestati, se il drone viene utilizzato per fini ricreativi - il motivo è sempre il medesimo: in tal caso, l'impiego lo rende assimilabile agli aeromodelli, che non necessitano di tale attestato.

Per avere un quadro completo, è corretto ricordare che il pilota di APR/SAPR (ovvero per definizione - e a questo punto dovrebbe esser ormai chiaro - un drone impiegato per i fini diversi da quelli ricreativi e sportivi) è tenuto ad conseguire un "regolamento di competenza", ovvero l'attestato di pilota APR (art 21 Reg ENAC) o la licenza di pilota APR (art.22 Reg ENAC) Non confondiamo i due titoli, perché si tratta di certificazioni differenti. Scopo comune è appurare che il pilota possieda requisiti psicofisici e conoscenze aeronautiche adeguate alla conduzione del drone.

In questo caso il parametro del peso del drone, espresso in termini di ''massa operativa al decollo", diventa determinate per stabilire quale tipo di certificazione richiedere, e le ragioni sono facilmente comprensibili: un conto è controllare un oggetto di piccole dimensioni, che richiede minori accortezze, altro è gestire un drone che può avere un peso superiore a 25 kg

Come ricordato in apertura, l'ENAC si occupa di gestire tutti i droni con peso inferiore ai 150 kg, nell'ambito della macro-categoria si individuano:

  • Droni con peso inferiore ai 300 grammi - NO Attestato, NO Licenza (art. 12 c.5 Reg ENAC)
  • Droni con peso superiore a 300 grammi e inferiore a 25 Kg - SI Attestato, NO Licenza
  • Droni con peso superiore ai 25 Kg - SI Licenza

Solo nel caso di droni dal peso inferiore a 300 grammi, impiegati per attività diverse da quelle ricreative e sportive, non è richiesta alcuna certificazione - a patto che le parti rotanti siano protette e che la velocità massima non sia superiore ai 60 km/h. I droni con peso maggiore di 25 KG, tipologia di prodotto che, al momento, esclude la totalità dei droni rivolti all'utenza consumer, prevedono, inoltre, una registrazione e un'identificazione del Registro delle Aeromobili a pilotaggio remoto. Come si dirà a breve, inoltre, la Licenza è richiesta anche per condurre un drone in modalità di volo BVLOS.

Per rendere l'idea, aggiungiamo che Attestato e Licenza possono essere considerati equivalenti della patente concessa al conducente di una vettura. Il rilascio è sottoposto a precise condizioni, comuni ad entrambe le certificazioni, ovvero la maggiore età, l'idoneità psicofisica, conoscenze aeronautiche di base e la capacità accertata di condurre un APR. Attestato e Licenza vengono concessi dall'ENAC e dagli enti autorizzati, hanno una durata di 5 anni e, in concreto, consentono di effettuare determinate attività (non ricreative e sportive) che vengono espressamente menzionate nella certificazione.

Giunti a questo punto, la normativa è chiara, ma un dubbio persiste: perché pilotare un drone, anche di una certa stazza, per fini ricreativi e sportivi non dovrebbe presupporre l'accertamento del possesso di conoscenze aeronautiche di base o la stessa capacità di condurlo richiesto per lo svolgimento delle non ricreative e sportive? e perché non dovrebbe essere riservato ai maggiori di una determinata età?

Non vogliamo essere troppo bacchettoni, ma, anche in questa occasione, sembra che l'assimilazione del drone all'aeromodello, utilizzando il parametro dell'impiego, sia un tentativo per tirare una coperta (normativa) troppo corta. Non si tratta pur sempre dello stesso dispositivo? I rischi non sono ugualmente elevati, anche negli spazi di manovra più ridotti concessi agli aeromodelli? Siamo certi che pilotare, ad esempio, droni come il Parrot Disco, che ha un'apertura alare di oltre 1 metro, nonostante i sistemi di volo assistito, sia un'attività che chiunque può svolgere, sol perché il fine è ricreativo? Qualche dubbio lo nutriamo, ma è il buon senso a suggerirlo.

Modalità di volo VLOS, BVLOS e i dispositivi FVP (First Person View)

Ulteriori elementi utili per l'utente che acquista un drone coincidono con le modalità di volo VLOS Visual Line Of Sight (art 24 Reg ENAC) e BVLOS Beyond Visual Line Of Sight (art 26 Reg ENAC), perché vengono richiamati in più occasioni dalla normativa. Dietro ai due acronimi si nascondono i concetti di volo a vista (VLOS), ovvero mantenendo sempre il contatto visivo con il drone e - citiamo testualmente dal Regolamento - senza ricorrere all'aiuto di strumenti per aumentare la vista, e volo oltre la linea di vista (BVLOS), quando le operazioni di volo si svolgono a distanza tale che non permette al pilota di mantenere il contatto visivo diretto con il drone. Per la precisione, la normativa cita anche una terza modalità di volo, la EVLOS Extended Visual Line of Sight (art 25 Reg ENAC) in cui i requisiti del volo a vista vengono soddisfatti con metodi alternativi, ad esempio, osservatori e stazioni di pilotaggio supplementari.

Il primo motivo per cui la modalità di volo diventa rilevante è riconducibile al fatto che la normativa considera sufficiente l'attestato di pilota APR, solo se la conduzione del drone (con massa inferiori a 25 kg) si svolge in condizioni di VLOS; al contrario, per il volo BVLOS è richiesto la vera e propria licenza di Pilota APR. C'è di più - e tocca ancor più da vicino la posizione del consumatore che acquista un drone per fini puramente ricreativi e sportivi: come detto, infatti, la normativa che disciplina il volo degli aeromodelli prevede la necessità che le operazioni avvengano senza mai perdere di vista il drone.

E arriviamo al punto ''critico'': come la mettiamo con le videocamere che trasmettono in tempo reale le immagini del volo (verso il controller o su tablet e smartphone tramite companion app) e che, quindi, possono porsi come uno strumento per controllare la traiettoria del drone anche dopo averlo perso di vista? Questi dispositivi, che, ormai parte integrante della dotazione di serie di droni anche di fascia relativamente economica, potrebbero dare al pilota un senso di ''onnipotenza" che, tuttavia, non trova legittimazione nella normativa. Semplicemente, allo stato attuale, il drone impiegato per fini ricreativi e sportivi, non può volare oltre la linea di vista, seppur dotato di tali dispositivi.

Tra i dispositivi che permettono di monitorare costantemente il volo del drone, figurano anche le periferiche FVP (First Person View), ovvero i visori che ricevono in tempo reale le immagini trasmesse dalle videocamere, consentendo al pilota di avere una visione immediata del volo dalla prospettiva del drone. Allo stato attuale, l'impiego di tali periferiche è consentito solo in un numero ristretto di casi: nello specifico, su circuiti di gara regolamentari e con un co-pilota a fianco. Come confermatoci dall'ENAC, l'Ente sta valutando se inserire i dispositivi FVP tra i cosiddetti ''ausili alla vista" nelle operazioni BVLOS nell'ambito del processo di revisione dei requisiti per tale modalità di volo, ma sempre nell'ottica dell'impiego ''professionale'' del drone.

In altri termini, il consumatore che acquista oggi un drone come il Parrot BEBOP 2 FPV, con visore per il volo FVP fornito in dotazione e pensa di utilizzarlo liberamente, anche oltre la linea di vista (ricordiamo che la portata massima è pari a 2 chilometri), per soli fini ricreativi e sportivi, senza rispettare alcuna norma, sbaglia. Non vogliamo demonizzare Parrot, perché il discorso vale per tutti i produttori di droni, ed anche perché, come diremo a breve, i produttori, dal punto di vista legale, hanno un comportamento ineccepibile, ma sarebbe opportuno che sia i produttori, sia, ancor di più i venditori, contribuissero ad informare l'utente con chiarezza non solo su quello che il drone può fare - in base alla tecnologia integrata - ma anche su quello che la legge italiana permette al pilota del drone di fare.

La posizione dei produttori di droni

Cambiamo leggermente prospettiva e passiamo dalla normativa alla posizione dei numerosi produttori di droni, distribuiti anche nel nostro mercato tramite i canali più disparati, e acquistabili con la stessa semplicità con cui si acquista uno smartphone o una TV. La prima domanda che ci è venuta in mente, dopo aver esaminato l'articolata normativa in materia di utilizzo del drone è stata: possibile che un produttore non abbia alcun obbligo da rispettare prima di commercializzare un drone?

Da un lato si pubblicizzano le capacità mirabolanti del drone (e, intendiamoci, sono descrizioni decisamente calzanti, non pubblicità ingannevole) - visori FPV integrati, portata di chilometri, equipaggiamenti per svolgere operazioni specializzate - dall'altro, non appena il drone viene spacchettato, il consumatore si trova in balia di una serie di regole, regolette e discipline (migliorabili).

Posto che l'ignoranza della legge non scusa, è altrettanto vero che, facendo sembrare così semplice l'uso del drone, si rischia di non far percepire all'utente finale l'esatta natura di ciò che ha acquistato. Se i droni di piccole dimensioni sono percepiti e possono essere considerati alla stregua di giocattoli (parliamo, per rendere l'idea, dei minidroni Parrot), lo stesso non può dirsi per i modelli di stazza maggiore e più impegnativi da pilotare.

L'ENAC conferma che, al momento, i produttori di droni, in Italia, così come nei Paesi esteri, non hanno particolari obblighi legali da rispettare prima di immetterli in commercio - il riferimento va alla normativa di settore, ovviamente il drone, come qualsiasi altro prodotto, riceve le consuete certificazioni (es. la dichiarazione di conformità EU e FCC). Su base volontaria, i singoli produttori possono chiedere all'ENAC di ottenere una certificazione di progetto, che attesta l'idoneità del drone ad essere impiegato come APR/SAPR, quindi per fini ''professionali''.

Vero è che, i produttori mettono a disposizione dell'utente manuali del droni - più o meno dettagliati - in cui, solitamente, vengono specificate norme che è opportuno conoscere prima di utilizzarlo. Si veda, ad esempio, la documentazione fornita da Mavic per il Pro, comprendente un corposo volumetto dedicato alle linee guida per la sicurezza, con annesso disclaimer del produttore (per la serie, se non rispettate i consigli, ve ne assumete le conseguenze).

Ci incoraggia sapere, poi, che, seppur nel lungo periodo, l'ENAC non esclude la possibilità di attivare un'apposita campagna di informazione, a mezzo stampa e tramite altri canali, che potrebbe contribuire a rendere ancor più chiare le norme che disciplinano l'utilizzo dei droni nel nostro Paese. Auspicabile, da ultimo, che non solo chi produce il drone, ma anche chi lo rivende presenti il prodotto nella giusta luce all'utente finale.

Conclusioni: registrazione, assicurazione, licenza ... è un'auto, no un drone

Tirando le fila del discorso, il primo dato riguarda il (purtroppo) fisiologico non perfetto allineamento tra la normativa e la realtà del mercato, anche se è corretto rilevare che l'ENAC si sta progressivamente attivando per aggiornare il tessuto normativo, rendendolo più rispondente ai prodotti attualmente in commercio ed all'utilizzo che in concreto se ne fa.

Da un lato abbiamo droni commercializzati e percepiti, come se si trattasse di semplici aeromodelli - pur essendo dotati di tecnologie che esulano da quelle tipiche degli aeromodelli (es. visori FVP e altri sistemi per il volo BVLOS, sistemi di autoguida e di volo assistito, videocamere per monitoraggio e registrazione). Dall'altro una normativa che si è evidentemente sviluppata partendo dall'idea che il drone fosse un dispositivo impiegato principalmente per attività diverse da quelle ricreative e sportive - ovvero in ambito e per fini professionali e di ricerca - ed effettivamente, sino a quando si è trattato di dispositivi particolarmente costosi, poteva esser a buon diritto considerato tale.

Mentre nella struttura normativa di base - nonostante gli emendamenti al Regolamento apportati dall'ENAC - tale impostazione viene superata dai fatti, visto che ora usare il drone è una pratica diffusa anche tra chi non è un ''professionista" - il diritto materiale sta progressivamente accogliendo il trend del mercato e prendendo atto delle abitudini degli utenti. In questa fase l'ENAC, non senza un certo contorsionismo giuridico, ha cercato di chiudere il cerchio, ricorrendo al parametro dell'impiego del drone ed all'assimilabilità dei droni agli aeromodelli, quando questo fine coincide con quello ricreativo e sportivo. E' una valida soluzione di compromesso, in attesa di interventi che eliminino alcune sbavature del Regolamento - parte delle quali abbiamo evidenziato nel nostro report - e che fissa regole sufficientemente chiare rivolte al consumatore che acquista un drone per pur svago.

Un altro trend che emerge è quello che porta ad disciplinare i droni impiegati in contesti professionali, scegliendo un modello sempre più simile a quello degli autoveicoli Per esigenze espositive, abbiamo semplificato la trattazione degli aspetti specifici dell'utilizzo degli APR/SAPR, ma ricordiamo, ad esempio, che, l'utilizzo di un SAPR non è possibile senza assicurazione di responsabilità verso terzi (i massimali sono fissati dal Regolamento CE 785/2004), che è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione (art. 1174, 1216, 1228 e 1231), se il pilota SAPR non rispetta di norme di sicurezza fissate dal regolamento, che, come detto, è necessario possedere l'equivalente di una patente di guida (Attestato o Licenza pilota APR) e che, da ultimo, seppur in via sperimentale, la banca dati italiana dei droni, attivata tramite il sito D-Flight, in futuro, potrebbe diventare l'equivalente del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), gestito dall'ENAC.

L'utente consumer che ha acquistato un drone per puro svago e divertimento, al momento non è oberato dagli obblighi appena descritti; gli unici da rispettare sono quelli che disciplinano l'utilizzo degli aeromodelli. Al tempo stesso, l'utente dovrebbe ugualmente prestare attenzione, proprio perché in presenza di una normativa non perfetta, e, come tale, abbastanza scivolosa, si potrebbe trovare di fatto svolgere attività che configurano l'impiego professionale del drone (torniamo all'esempio delle riprese fotografiche e delle registrazioni video), per le quali le norme degli aeromodelli non sono più sufficienti. Casi (nemmeno tanto) limite (visto che ormai un qualsiasi drone è dotato di cam), di cui è bene essere consapevoli.

Chiudiamo con due battute finali: se mancano norme specifiche per determinati impieghi del drone restano sempre valide quelle generali fissate dall'ordinamento giuridico, in primo luogo il rispetto delle regole di ordinaria diligenza, che, in termini pratici, significa usare il buon senso quando si utilizza un oggetto potenzialmente in grado di far danni. In secondo luogo, se una norma non è chiara o non è chiaro come allineare il proprio comportamento a quello richiesto dal legislatore, chiediamo chiarimenti alle fonti dirette (senza telefoni senza fili), ovvero contattiamo l'ENAC, per farlo basta collegarsi QUI e scegliere una delle varie modalità.

FAQ - in collaborazione con la Direzione Centrale Regolazione Aerea ENAC

Sempre con lo scopo di fare chiarezza su un argomento sempre più discusso, in questa occasione abbiamo scelto di strutturare la sezione FAQ del nostro #report, rivolgendo direttamente alcune delle domande più frequenti direttamente all'ENAC. Le domande sono le nostre, le risposte sono quelle elaborate dalla Direzione Centrale Regolazione Aerea dell'ENAC, senza modifiche o aggiunte.

Chi può pilotare un drone (APR/SAPR) oggi in Italia e per quali scopi?
Un pilota con attestato rilasciato da Centro di addestramento approvato da ENAC e con valida certificazione medica LAPL. Gli scopi possono essere tutti quelli diversi dalla ricreazione (lavoro, ricerca, sperimentazione)

Quali sono i requisiti di legge richiesti per pilotare un drone (APR/SAPR)?
Un attestato rilasciato da Centro di addestramento approvato da ENAC e con valida certificazione medica LAPL.

A cosa serve l'attestato di pilota APR e chi è obbligato a conseguirlo?
Serve a poter pilotare un drone di massa operativa non oltre i 25 kg

Il quadro normativo che disciplina l'utilizzo degli APR è stato più volte modificato ed emendato, possiamo oggi considerarlo sufficientemente stabile o sono previsti nuovi cambiamenti nell'immediato per disciplinare un mercato in costante evoluzione?
Analogamente al settore dell’aeronautica tradizionale, il quadro normativo è costantemente in evoluzione per adeguarsi alle esigenze degli operatori, costruttori, alle evoluzioni tecnologiche ed alle esigenze della sicurezza a seguito di incidenti o inconvenienti.

Notiamo una certa incongruenza tra la semplicità con cui è possibile recarsi in un centro commerciale e acquistare un drone (APR/SAPR) anche molto sofisticato e gli obblighi di legge imposti per utilizzarlo. Non sarebbe opportuno che anche chi vende il prodotto informi l'acquirente?
Per quanto riguarda i droni i canali di acquisizione sono molteplici, dall’acquisto in negozio, all’acquisto in rete all’assemblaggio personale con componenti reperiti in svariato modo. Vista questa molteplicità di situazioni nel breve termine non sono previste azioni in tal senso, nel lungo termine si sta ipotizzando una campagna di informazione attraverso diversi canali di comunicazione e stampa

Quali requisiti deve rispettare il venditore di un APR per venderlo in Italia?
Analogamente a quanto avviene nei Paesi esteri, non ci sono requisiti obbligatori. Esiste comunque l’opzione su base volontaria di ottenere una certificazione di progetto che attesti le possibilità operative del SAPR.

Quali sono i limiti nell'utilizzo di un drone (APR/SAPR) per scopi ricreativi e sportivi? Ad esempio, in quali aree può essere utilizzato ed a quali altezze?
Un drone APR/SAPR per definizione non è utilizzato per scopi ricreativi o sportivi. Un drone utilizzato per quest’ultimi è considerato nella classificazione degli aeromodelli e come tale può essere utilizzato sotto il controllo visivo, al di fuori delle aree urbane, ad altezza massima di 70 metri e nel raggio di 200 metri. Per quanto riguarda lo spazio aereo non deve interessare le CTR, le ATZ e devono tenersi ad almeno 5 km da un aeroporto

Esistono norme specifiche per disciplinare la cattura di immagini e video effettuata dal drone?
No, si applicano gli stessi principi delle fotocamere e videocamere convenzionali operate a terra.

A quali sanzioni va incontro l'utente che non rispetta le regole imposte ?
Le sanzioni sono importanti in quanto si rifanno agli articoli del Codice della Navigazione e quindi tarate per la realtà dell’aeronautica tradizionale.

L'FPV (First Person View) in Italia è consentito solo in gara su circuiti regolamentari e con un copilota a fianco. I maggiori produttori di droni commercializzano droni con tecnlogia FPV. Ci sono margini per un possibile alleggerimento del limite, quanto meno per un impiego professionale?
Il FPV per impiego professionale verosimilmente può essere considerato un ausilio per le operazioni oltre la linea di vista. L’Ente ha in corso uno studio valutativo dei nuovi requisiti da applicare alle operazioni oltre la linea di vista e si sta valutando se il FPV può essere considerato un ausilio in tal senso

Un SAPR può essere utilizzato senza alcun corso, senza attestato di pilota e per soli fini ricreativi?
Un SAPR per definizione non è utilizzato per fini ricreativi. I droni utilizzati per fini ricreativi rientrano nella definizione di aeromodelli e come tali non necessitano di attestato.

Dopo aver ottenuto l'attestato di pilota, si è automaticamente abilitati all'utilizzo di qualunque drone in qualsiasi area o ci sono comunque limiti anche per chi è in regola
L’attestato è relativo a classi dipendenti dalla massa operativa al decollo e dalla tipologia del SAPR e secondo la tipologia delle operazioni (critiche o non critiche)

E' corretto dire che per volare in maniera legale, oltre al patentino, è necessario ottenere una certificazione dedicata al drone che ne attesti i requisiti per il volo e comunicare ogni volta il piano di volo che il pilota vuole affrontare col drone?
No. La certificazione di progetto del drone è opzionale, è obbligatoria una dichiarazione o una autorizzazione dell’operatore. Non è neanche necessario comunicare ogni volta il piano di volo

Siti di riferimento:

Fonti normative:


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Commenti

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Marco Tracanna

Puoi citare alcune fonti?
Grazie

Pietro Speroni di Fenizio

ma abbiamo gli stessi cieli

KumagawaMisogi-kun

Scusate la domanda, ma questo articolo mi ha sollevato più domande che altro (ovviamente non per colpa vostra), io ero interessato all'acquisto di un dji mavic pro (peso sui 500 grammi), ora, al di là che è in grado di volare, in fpv, ben oltre la linea di vista (e finchè sto in zone rurali non capisco il problema), difatti come viene calcolato? Posso pilotarlo senza problemi?

Stefano Giovannini

Possono i non residenti in Italia procurarsi un'attestato ENAC? Abito negli USA dove anche i turisti possono registrarsi con la FAA per 5 USD (anche se al momento una corte ha stabilito che la registrazione FAA non e' necessaria per ambito non professionale)

IlCinefilo

Sei l'unico che l'ha capito. In effetti è così

Dig Bick

Ingiusto ma onesto

ThermalThrottling

Ci mancherebbe. Codice che non è eccessivamente isterico, restrittivo e contraddittorio come questo. Infatti non serve una patente per guidare una bicicletta, nonostante sia un possibile pericolo.

Rik Bon

Ma comunque esiste un codice della strada...

Hebininja

Serve l'aiuto di entrambi, secondo me: i produttori di alcool ti consigliano di bere responsabilmente ed i negozianti non ne vendono ai minori.

Quando ho comprato il primo aeromodello, in un negozio specializzato, ho ricevuto tutte le istruzioni necessarie sia al volo sia per rientrare nella normativa.

Certo comprando un Drone da esterno da MediaWorld è difficile che il commesso abbia tempo e voglia di illuminare l'acquirente sulle regole vigenti.

Io credo basterebbe un disclaimer sulla scatola, ma potrebbe venir percepito da produttori e venditori come deterrente all'acquisto, quindi ci vuole coordinamento tra tutti...

Claudio M.

sul 737 ce comunque un comandante e coopilota che supervisiona, e ci sono dentro al velivolo. Sul Drone non ci sei sopra o dentro...
E lo stesso discorso sulle automobili a guida autonoma. Vedi Tesla, che con l'hardware 2.0 cerca anche un parcheggio da sola in stile Kitt mentre tu sei a fare la spesa.In Europa non sarà abilitata questa funzione,per molti anni, e comunque non abbiamo le strade che hanno in america.

rtikkio75

io ho un bepop 2, pesa 500g e ci svolazzo liberamente dove mi pare e piace. ovvio non passo sopra cortei di gente a fare acrobazie (questo dovrebbe essere un must di educazione e buon senso).
la cosa che io troverei giusta invece di tutte ste leggi e restrizioni, una bella assicurazione obbligatoria come per le automobili. costa solo 25 euro l'anno e ti libera da un sacco di problemi se il drone danneggia persone o cose.

SimOOne

Però anche questa cosa dell'effettuare riprese è un pò un controsenso..
In materia di riprese non c'è nulla di differente rispetto allo scattare una fotografia con una fotocamera. Non capisco perché l'utilizzo fotografico venga visto come "professionale".. Non tutti fanno foto per campare, non tutti sono videomaker..

SimOOne

QUOTO!
Il problema è la libera vendita di questi droni. Finché vendi liberamente un drone che più di 15 metri non raggiunge, di quelli in plastica che alla prima folata di vento vengono giù ok, mi sta bene. Ma se mi vendi un Phantom senza problemi di alcun tipo al mediaworld io, da ignaro, penso di poterlo spacchettare e utilizzare dove più mi aggrada tenendo in considerazione solo i rischi che percepisco durante l'utilizzo e utilizzando come parametro di sicurezza solo la mia testa e le mie impressioni.

Se vuoi fare una regolamentazione vincolante è necessario che i droni vengano venduti sotto determinate condizioni. Niente patentino? Niente drone.

aug-guerz

ora, mettiamo il caso che a me serva per la fotogrammetria e non abbia problemi a fare il patentino: il mio problema è che voglio usare le fuzioni di guida autonoma per programmare lo scatto di 150 foto secondo un pattern preciso e -di conseguenza- il mezzo è a tutti gli effetti senza pilota durante l'uso (anche se io posso intervenire sui comandi in caso di necessità) e sopratutto, se devo dare un rilievo di un monumento (es. campanile storico) devo sorvolare un'area potenzialmente affollata...
L'ENAC a questo quando ci penserà?! Perché posso impostare il pilota automatico su un 737 a 10000m di altezza con 100 passeggeri a bordo ma non posso programmare la guida autonoma su un aggeggetto di 1chilo e mezzo.

ThermalThrottling

Vai addosso a una donna anziana mentre sei a 40km/h in bicicletta e idem. Non ha senso aver paura di tutto ciò che potrebbe far male in seguito ad un uso scorretto.

Leon

Figurati, sicuramente sarai passato a modelli più seri.
Ti ringrazio comunque per le info, gentilissimo.
Sto guardando qualcosa anche di usato di marchi conosciuti ma devo dire che costano abbastanza.
Adesso vedrò di studiarmi un po' la situazione! Grazie ancora

Rik Bon

Fai cadere anche solo un phantom in testa ad una persona da 30m di altezza e ne riparliamo

ThermalThrottling

Mi sembra assurdo che per fare qualche video dall'alto con un drone da qualche centinaia di euro ci vogliano tutte queste cartacce e riconoscimenti. Ok oggetti da 25 kg, ma che per un drone da un paio di chili ci siano tutti questi problemi è assurdo! Anche perché non tutti hanno il tempo e le disponibilità per fare corsi e corsetti. Eccesso di sicurezza, anzi, eccesso di paura imho.

ThermalThrottling

Regolamentazione secondo me eccessivamente stringente. Se si ragionasse così per ogni cosa che potrebbe causare danni allora ci vorrebbe la patente anche per usare la bicicletta. Bah, castrare un mercato così. Immagino già i problemi che avranno le auto a guida autonoma tra qualche anno.

Rik Bon

Mi spiace ma sono fuori da quei modelli da un po' di tempo.... Puoi provare a vedere qualche hubsan, che sono piu piccoli, diciamo classe 250....
Ti sconsiglio i racer 250....

Per stare su classe 400-450.... Prova a vedere anche sui vari subito, kijiji.... Facile che trovi qualcosa..... Oppure sempre syma ma l'x8

Leon

si ho visto che modelli più cari hanno il rientro automatico e il barometro per la stabilizzazione in modo che non ci sia bisogno di tenere la leva.
L'avevo già visto l'x5 anche il prezzo è basso.
Qualcosa invece di più avanzato come funzioni cosa diresti?

Rik Bon

Un qualsiasi syma x5 per iniziare va benissimo, non avendo aiuti elettronici nella stabilizzazione (in sostanza il gps e alcuni modelli neanche il barometro per mantenere l'altezza), sono ottimi per prendere la mano, poi con un modello serio che ha anche il gps diventa tutto più facile!

Leon

Complimenti e comunque intanto ti sei premunito e volendo puoi fare anche altro se ti capita, questo è quello che conta, è sempre una possibilità in più.
Io non ho mai pilotato un drone fino ad oggi, volevo prendermi qualcosa di economico ma non un cess0 totale, qualcosa dalla cina magari in modo tale da prenderci la mano a prezzo davvero limitato, purtroppo non lavorando anche 150 euro max sono un costo importante per me.
Ho sentito parlare di alcuni marchi come syma ecc.. tu avresti qualche idea su cosa si potrebbe prendere da spender poco?
Purtroppo i droni "seri" costano davvero tanto, ho già visto che ci vogliono quei 800-1500 e più in base al modello e relative necessità.

Rik Bon

Se é un SAPR, no... :)
Se é un aeromodello, sì

Rik Bon

Guarda, io alla fine lo faccio come hobby avanzato...
Faccio riprese di partite di rugby per video analisi della società di rugby che gestisco, restando ovviamente all'interno del regolamento, stando in una zona segregata, non sorvolando il campo, stando a distanza dal pubblico e dai giocatori, con geofence attivato sul drone e cavo di ancoraggio a terra... in pratica é come se usassi una video camera fissa a 30 metri d'altezza... poi ogni tanto vado al campo quando é chiuso e do sfogo alla follia ;)

Leon

complimenti, almeno tu ti sei mosso per tempo, io in tutto sono un ritardatario cronico

Andhaka

Ma fecendo così hai praticamente rispettato il regolamento, ovvero non volare in zone con gente o edifici a cui potresti arrecare danno. ;)

Cheers

Andhaka

Tutto vero, ma sono cose, quelle che dici, frutto di un ragionamento logico e razionale... non proprio una moneta corrente per il 90% della gente là fuori. ;)

Cheers

Andhaka

Non ho ancora avuto il tempo di leggere tutto... anche perchè dei droni mi interessa davvero poco o niente, ma una scorsa veloce all'inizio mi spinge a farvi i complimeti per l'articolo veramente esaustivo e preciso.

Ottimo lavoro e fatene altri di approfondimenti come questo.

Cheers

Giovanni Zappalà

Quante boiate.....sino a quando lo si può acquistare tranquillamente in qualsiasi negozio e da qualsiasi persona adulta e non.....non m interessa nulla di queste regole...

GPVKING

Concordo con te parzialmente sul primo punto, però ad oggi basterebbe che i Drone fossero certificati per evitare moltissimi incidenti (vogliamo mettere un phantom 4 come sicurezza con uno preso a caso da 200€?).
Concordo anche io che una deregolamentazione sarebbe insensata, ci voglio regole precise ma sensate (come avviene in tutto il mondo).

Polez

Ma quindi l'articolo è esaustivo, ogni drone semi-serio ed oltre comandato da remoto con sistemi visivi (quindi APR e SAPR), è soggetto al brevetto ed alle leggi che ne conseguono, non esiste una normativa per chi lo vuole usare a livello ricreativo, per il semplice fatto che questi droni moderni sono considerati come strumento NON di uso creativo e sportivo, giusto?

Bella fregatura, magari è giusto, perchè di dementi che non si assumono le loro responsabilità c'è pieno. :\

Polez

Bell'articolo!
Quindi se vedo un SAPR sorvolare un'area pubblica posso sparargli a vista? :)

Rik Bon

Quando ho fatto io il corso costava sui 500€, ma mancava la parte pratica....

Borg - Resistance is futile

Nelle FAQ
Quali sono i limiti nell'utilizzo di un drone (APR/SAPR) per scopi ricreativi e sportivi? Ad esempio, in quali aree può essere utilizzato ed a quali altezze?
Un drone APR/SAPR per definizione non è utilizzato per scopi ricreativi o sportivi. Un drone utilizzato per quest’ultimi è considerato nella classificazione degli aeromodelli e come tale può essere utilizzato sotto il controllo visivo, al di fuori delle aree urbane, ad altezza massima di 70 metri e nel raggio di 200 metri. Per quanto riguarda lo spazio aereo non deve interessare le CTR, le ATZ e devono tenersi ad almeno 5 km da un aeroporto

iNicc0lo

Ciao Rik, mi puoi indicare dove questo passaggio della registrazione e autorizzazione viene menzionato nel regolamento. Perche non trovo nulla a riguardo :(

iNicc0lo

a patto di non superare 120 metri di altezza, di volare con il drone a vista di non essere entro i 5km da un aeroporto. Non è che se voli per il solo piacere puoi comunque farlo come e quando vuoi, devi osservare diverse regole.

Mi sembri molto esperto in materia e leggendo i tuoi commenti ho notato che hai criticato qualche punto che abbiamo affrontato. Qualora volessi contribuire a rendere più completo e preciso il pezzo, fammi sapere siamo a disposizione e grazie del contributo e consigli :)

fulcrum25000 .

DOMANDA....

dove c'è scritto che l'enac equipara il drone a un aeromodello se lo usiamo solo a scopi ludici?

cito:
Mettiamo da parte le incongruenza rilevate nel Regolamento, dimentichiamo che il vostro drone è dotato di un sistema di autoguida ed ipotizziamo che il vostro scopo sia esclusivamente quello di farlo volare per fini ludici o nell'ambito di eventi sportivi.

In questo caso, ed è l'ENAC a dircelo, il drone viene equiparato all'aeromodello, come tale, dovrà rispettare le regole di volo riportate nella Sezione VII del Regolamento ENAC (art 35 e ss.)

Leon

caspita, è davvero una cifra esagerata, ci stanno marciando sopra ovviamente.

Rik Bon

Io ti sto spiegando il perché si debba volare in Vlos... Poi libero di fare e pensare quello che ti pare

Joseph Lombardo

premesso che intendo droni piccoli tipo il phantom e non certo bestiole da 25Kg, percui rimango sempre dell'idea che a) sarebbe in ogni caso da pirla andare a volare nei pressi di fili elettrici o tralicci dove oltre al rischio collisione si possono avere interferenze e disturbi sul campo magnetico e in ogni caso si causano più danni al drone che al traliccio/fili elettrici, b) finire su un albero ci si riesce anche a vista e parlo per esperienza, anche in questo caso è stato più il drone a piangere che l'albero, in sintesi, serve davvero una legge per mettere quel minimo di sale in zucca alle persone per divertirsi in sicurezza con un drone in fpv o meno senza far disastri?

IlCinefilo

Instagram: giooccpic. Là trovi alcune mie foto che personalemge sono abbastanza soddisfacenti e con le quali ho iniziato ad avere i primi "clienti" :)

Rik Bon

No, solo su questo argomento si scrivono tante vaccate.

Rik Bon

Purtroppo in questo momento i prezzi sono lievitati, perché adesso é prevista anche la pratica durante il corso. So che in alcune scuole si arriva anche a 1300€ per avere il "patentino". Poi 100€ circa di visita medica da un medico aeronautico, 260 di assicurazione. Con queste spese puoi portare avanti la richiesta di riconoscimento presso Enac.

IlCinefilo

Sapessi...

Zano

mamma mia che hai mangiato per natale? pane e cattiveria..

Leon

gentilissimo :)
scusa se ti disturbo ma per prendere sia la licenza che la certificazione quanto si spende all'incirca? costo di ognuna?

Leon

Scusami eh ma c'è scritto prima
"Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate."
E la cam porta proprio a questo, quindi non capisco cosa ci sia da capire

Rik Bon

Come già scritto in altri punti, non si parla di camere e videocamere standard, ma di camere speciali, le quali sono usate solo per scopi professionali.... L'argomento é stato trattato oltre un anno fa... Se poi tu ti affidi solo agli scribacchini dell'ultima ora allora alzo le mani

Matteo Arena

Beh lo spero bene che sia pressoché istantanea. Per inserire il codice di un prodotto e qualche dato in un form online oggi come oggi dovrebbe essere la base di qualsiasi approccio istituzionale.

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